Tecnico in impianto autorizzato per il trattamento e riciclo dei veicoli fuori uso

Veicoli fuori uso: nuovo regolamento UE in vigore dal 13 agosto 2026

A cura di Redazione Alterego HSE

Stato: Vigente
Data del regolamento: 8 luglio 2026
Pubblicazione nella GUUE: 24 luglio 2026
Entrata in vigore: 13 agosto 2026
Applicazione generale: 1° settembre 2028, salvo disposizioni con decorrenze specifiche
Ultimo controllo: 4 agosto 2026

Fonte ufficiale: Regolamento (UE) 2026/1738 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Sintesi

Il Regolamento (UE) 2026/1738 introduce un nuovo quadro europeo per la progettazione circolare dei veicoli e la gestione dei veicoli fuori uso. Sostituirà progressivamente le direttive 2000/53/CE e 2005/64/CE e rafforza gli obblighi lungo l’intera filiera automotive.

Le principali novità riguardano la progettazione orientata a riuso, smontaggio e riciclo, l’impiego di materiali riciclati, la responsabilità estesa del produttore, la raccolta dei veicoli fuori uso, la tracciabilità elettronica, il trattamento negli impianti autorizzati e i controlli sull’esportazione dei veicoli usati.

Per gli impianti autorizzati sono previste regole più dettagliate su accettazione, deposito, messa in sicurezza, rimozione di parti e componenti, tempi di trattamento e registrazione elettronica delle operazioni. Il regolamento considera anche i rifiuti derivanti dalla riparazione dei veicoli.

Soggetti interessati

  • costruttori, importatori e distributori di veicoli;
  • centri di raccolta e impianti autorizzati al trattamento dei veicoli fuori uso;
  • autodemolitori, frantumatori, recuperatori e riciclatori di materiali;
  • officine e operatori che producono o gestiscono parti di ricambio e rifiuti da riparazione;
  • compagnie assicurative e periti coinvolti nella qualificazione dei veicoli gravemente danneggiati;
  • operatori che esportano veicoli usati verso Paesi extra-UE.

Cosa cambia

  • si rafforzano i requisiti di circolarità nella progettazione e produzione dei veicoli;
  • sono introdotti obblighi più strutturati di responsabilità estesa del produttore e tracciabilità;
  • raccolta, messa in sicurezza, smontaggio e trattamento dei veicoli fuori uso vengono disciplinati in modo più dettagliato;
  • sono previsti controlli più rigorosi per distinguere i veicoli usati dai veicoli fuori uso nelle esportazioni.

Scadenze

  • 13 agosto 2026: entrata in vigore del regolamento e applicazione delle disposizioni espressamente indicate dall’articolo 59.
  • 14 settembre 2026: ulteriore applicazione parziale prevista dall’articolo 59.
  • 1° settembre 2028: data generale di applicazione.
  • Date successive: ulteriori obblighi e ampliamenti del campo di applicazione seguono calendari differenziati previsti dal regolamento.

L’entrata in vigore del 13 agosto 2026 non comporta l’applicazione immediata di tutti i nuovi adempimenti: ogni obbligo deve essere collegato alla propria specifica decorrenza.

Cosa fare in azienda

  1. Verificare il ruolo nella filiera: individuare gli articoli applicabili come produttore, officina, centro di raccolta, impianto di trattamento, riciclatore, assicuratore o esportatore.
  2. Eseguire un’analisi delle differenze: confrontare autorizzazioni, procedure e registrazioni attuali con i nuovi requisiti europei, separando gli obblighi immediati da quelli applicabili dal 2028 o successivamente.
  3. Programmare gli adeguamenti: valutare aree di deposito, messa in sicurezza, rimozione selettiva dei componenti, tracciabilità elettronica e conservazione dei dati.
  4. Rivedere contratti e filiera: verificare gli accordi con produttori, officine, raccoglitori, trasportatori e impianti destinatari, inclusa la gestione delle parti rimosse durante le riparazioni.
  5. Monitorare gli atti attuativi: seguire le misure della Commissione europea e gli adeguamenti nazionali che definiranno alcuni aspetti tecnici e operativi.

Avvertenza: questo contenuto ha finalità informative e non sostituisce una valutazione normativa, tecnica o autorizzativa riferita alla specifica attività dell’impresa. Le singole decorrenze devono essere verificate articolo per articolo.

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