Impresa professionale durante lo sgombero e la selezione dei materiali

Sgombero di cantine e garage: chiarita l’iscrizione corretta all’Albo

A cura di Redazione Alterego HSE

Stato: Vigente
Data della comunicazione ufficiale: 31 luglio 2026
Validità: chiarimento operativo vigente, senza termine indicato
Ultimo controllo: 2 agosto 2026

In sintesi

L’Albo nazionale gestori ambientali ha chiarito che l’impresa che sgombera cantine o garage non può essere considerata produttrice iniziale dei rifiuti prelevati. Di conseguenza, per trasportarli non può utilizzare l’iscrizione in categoria 2-bis, riservata al trasporto dei propri rifiuti da parte dei produttori iniziali.

Soggetti interessati

Imprese di sgombero, trasloco, facchinaggio, pulizia e servizi analoghi che, durante l’attività, prelevano e trasportano beni dismessi o rifiuti provenienti da cantine, garage, abitazioni o altri locali.

Cosa cambia

Non viene istituito un nuovo obbligo: l’Albo fornisce un chiarimento sull’applicazione degli articoli 183 e 212 del D.Lgs. 152/2006. L’iscrizione necessaria deve essere individuata, in funzione dei rifiuti effettivamente gestiti, tra le categorie previste dall’articolo 212, comma 5.

Scadenze

Non sono previste scadenze transitorie. La posizione autorizzativa deve essere verificata prima di effettuare il trasporto.

Cosa fare in azienda

  1. verificare se i materiali prelevati hanno già assunto la qualifica di rifiuto e identificarne tipologia e codice EER;
  2. non utilizzare la categoria 2-bis per i rifiuti provenienti dallo sgombero;
  3. individuare con la Sezione competente dell’Albo la categoria necessaria in base ai rifiuti trasportati;
  4. controllare che iscrizione, veicoli e codici EER autorizzati coprano l’attività prima di accettare il servizio;
  5. applicare gli obblighi di tracciabilità, formulario e RENTRI pertinenti al caso concreto.

Fonte ufficiale: Albo nazionale gestori ambientali – FAQ sull’attività di sgombero di cantine e garage.

Il contenuto è informativo e non sostituisce la verifica del singolo caso. Categoria d’iscrizione e adempimenti documentali dipendono dalla natura dei materiali, dalla provenienza e dalle modalità effettive del servizio.

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