Raccolta e riciclo di rifiuti di batterie in un impianto autorizzato

Rifiuti di batterie: nuovi codici EER e adeguamento delle iscrizioni all’Albo

A cura di Redazione Alterego HSE

Data dell’aggiornamento: 23 luglio 2026

Entrata in vigore: 9 dicembre 2026, secondo la Circolare n. 8/2026 e la rettifica richiamata dall’Albo.

Fonte ufficiale: Albo nazionale gestori ambientali – Circolare n. 8 del 23 luglio 2026. La circolare attua la Decisione delegata (UE) 2025/934, come rettificata.

Sintesi

L’Albo nazionale gestori ambientali ha definito le modalità operative per adeguare le iscrizioni ai nuovi e modificati codici dell’Elenco europeo dei rifiuti relativi alle batterie. L’aggiornamento riguarda, tra gli altri, rifiuti di batterie al litio, nichel, sodio e zinco, rifiuti della fabbricazione e frazioni derivanti dal trattamento o riciclaggio.

Imprese interessate

Sono interessate soprattutto le imprese già iscritte o che devono iscriversi all’Albo per la raccolta e il trasporto di rifiuti di batterie, nonché gli operatori della produzione, gestione, trattamento e riciclaggio di tali rifiuti. Le imprese che producono rifiuti di batterie devono inoltre verificare la corretta classificazione dei propri flussi e la coerenza della documentazione ambientale.

Scadenze e date operative

  • Dal 14 ottobre 2026: le imprese iscritte o che intendono iscriversi all’Albo possono chiedere, con istanza telematica, l’inserimento dei nuovi codici EER indicati nell’Allegato B della circolare.
  • Dal 9 dicembre 2026: entrano in vigore i nuovi codici; l’Albo adegua d’ufficio nelle autorizzazioni i codici sostituiti indicati nell’Allegato A.

Cosa deve fare l’impresa

  1. Verificare se produce, raccoglie, trasporta o gestisce rifiuti di batterie interessati dai nuovi codici EER.
  2. Confrontare i codici attualmente utilizzati con gli Allegati A e B della Circolare n. 8/2026.
  3. Se occorrono nuovi codici, programmare l’istanza telematica all’Albo a partire dal 14 ottobre 2026; non confondere questa procedura con l’adeguamento d’ufficio dei soli codici sostituiti.
  4. Aggiornare, prima dell’utilizzo dei nuovi codici, procedure interne, contratti con trasportatori e destinatari, registri, formulari e configurazioni RENTRI applicabili.
  5. Verificare con il consulente ambientale o con la Sezione competente dell’Albo la corretta classificazione, soprattutto quando il rifiuto può essere pericoloso.

Questo contenuto ha finalità esclusivamente informativa. Gli obblighi e la corretta attribuzione del codice EER devono essere valutati sul caso concreto, considerando origine, composizione e caratteristiche del rifiuto, autorizzazioni possedute e attività effettivamente svolta.

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