RENTRI: aggiornate le istruzioni per registro di carico e scarico e FIR
A cura di Redazione Alterego HSEShare
Stato: Vigente
Data del provvedimento: 31 luglio 2026
Pubblicazione sul portale RENTRI: 5 agosto 2026
Validità: dal 5 agosto 2026 e fino a successivo aggiornamento delle istruzioni
Ultimo controllo: 8 agosto 2026
Fonti ufficiali:
- Portale RENTRI – pubblicazione del Decreto direttoriale n. 210/2026 e allegati
- Decreto direttoriale n. 210 del 31 luglio 2026
- Istruzioni aggiornate per il registro cronologico di carico e scarico
- Istruzioni aggiornate per il FIR
Sintesi
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato le versioni aggiornate delle istruzioni per compilare il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e il formulario di identificazione del rifiuto (FIR). I documenti, revisione luglio 2026, aggiornano quelli approvati con il decreto direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023.
Le modifiche allineano le istruzioni ai chiarimenti già pubblicati sul portale RENTRI, correggono refusi e introducono indicazioni operative aggiuntive per la gestione della documentazione e del FIR digitale.
Soggetti interessati
Produttori e detentori di rifiuti, trasportatori, intermediari e commercianti senza detenzione, impianti di trattamento e, più in generale, soggetti che compilano il registro cronologico o emettono e gestiscono FIR cartacei o digitali.
Cosa cambia
- Sono disciplinate le rettifiche di registrazioni annotate sul registro cartaceo dopo il passaggio al registro digitale, con due modalità alternative per mantenere il collegamento tra operazione originaria e rettifica.
- È espressamente consentita la stampa fronte-retro del FIR cartaceo.
- Per una tratta unica esclusivamente marittima il trasporto può non essere accompagnato dal FIR, ma solo se l’unità locale produttrice è iscritta al RENTRI e il trasporto è accompagnato dalla documentazione prevista dalla normativa marittima.
- Sono precisate le procedure per la variazione del destinatario: sul FIR cartaceo si utilizza il campo 16; nel flusso digitale il trasportatore, su richiesta del produttore o detentore, emette un nuovo FIR digitale collegato a quello originario.
- Sono aggiornate le istruzioni per trasporti intermodali e altre situazioni operative specifiche.
Scadenze
Il decreto non introduce nuove finestre di iscrizione al RENTRI e non modifica i termini ordinari di registrazione, trasmissione o conservazione. Dalla pubblicazione del 5 agosto 2026 occorre tuttavia fare riferimento alle istruzioni aggiornate, ferme restando le diverse decorrenze previste dal D.M. 59/2023.
Cosa fare in azienda
- Scaricare e archiviare le due nuove istruzioni ufficiali, sostituendo le versioni operative precedenti.
- Informare il personale che compila registri e FIR e aggiornare le procedure interne.
- Verificare con il fornitore del gestionale che modelli, controlli, rettifiche e flussi digitali siano coerenti con la revisione di luglio 2026.
- Controllare con particolare attenzione le rettifiche relative al passaggio cartaceo-digitale, la stampa dei FIR e le variazioni del destinatario.
- Per trasporti intermodali o marittimi, verificare preventivamente tutte le condizioni previste dal testo ufficiale.
Nota operativa: il portale RENTRI ha comunicato che le proprie schede informative, i materiali didattici e i tutorial sono in corso di revisione. In caso di difformità temporanee, fare riferimento al decreto e ai due allegati aggiornati.
Avvertenza: questo contenuto ha finalità esclusivamente informative e non sostituisce la valutazione normativa e operativa del caso concreto.