Professionista ambientale consulta il registro digitale dei rifiuti in un impianto organizzato

RENTRI: aggiornate le istruzioni per registro di carico e scarico e FIR

A cura di Redazione Alterego HSE

Stato: Vigente

Data del provvedimento: 31 luglio 2026

Pubblicazione sul portale RENTRI: 5 agosto 2026

Validità: dal 5 agosto 2026 e fino a successivo aggiornamento delle istruzioni

Ultimo controllo: 8 agosto 2026

Fonti ufficiali:

Sintesi

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato le versioni aggiornate delle istruzioni per compilare il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e il formulario di identificazione del rifiuto (FIR). I documenti, revisione luglio 2026, aggiornano quelli approvati con il decreto direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023.

Le modifiche allineano le istruzioni ai chiarimenti già pubblicati sul portale RENTRI, correggono refusi e introducono indicazioni operative aggiuntive per la gestione della documentazione e del FIR digitale.

Soggetti interessati

Produttori e detentori di rifiuti, trasportatori, intermediari e commercianti senza detenzione, impianti di trattamento e, più in generale, soggetti che compilano il registro cronologico o emettono e gestiscono FIR cartacei o digitali.

Cosa cambia

  • Sono disciplinate le rettifiche di registrazioni annotate sul registro cartaceo dopo il passaggio al registro digitale, con due modalità alternative per mantenere il collegamento tra operazione originaria e rettifica.
  • È espressamente consentita la stampa fronte-retro del FIR cartaceo.
  • Per una tratta unica esclusivamente marittima il trasporto può non essere accompagnato dal FIR, ma solo se l’unità locale produttrice è iscritta al RENTRI e il trasporto è accompagnato dalla documentazione prevista dalla normativa marittima.
  • Sono precisate le procedure per la variazione del destinatario: sul FIR cartaceo si utilizza il campo 16; nel flusso digitale il trasportatore, su richiesta del produttore o detentore, emette un nuovo FIR digitale collegato a quello originario.
  • Sono aggiornate le istruzioni per trasporti intermodali e altre situazioni operative specifiche.

Scadenze

Il decreto non introduce nuove finestre di iscrizione al RENTRI e non modifica i termini ordinari di registrazione, trasmissione o conservazione. Dalla pubblicazione del 5 agosto 2026 occorre tuttavia fare riferimento alle istruzioni aggiornate, ferme restando le diverse decorrenze previste dal D.M. 59/2023.

Cosa fare in azienda

  • Scaricare e archiviare le due nuove istruzioni ufficiali, sostituendo le versioni operative precedenti.
  • Informare il personale che compila registri e FIR e aggiornare le procedure interne.
  • Verificare con il fornitore del gestionale che modelli, controlli, rettifiche e flussi digitali siano coerenti con la revisione di luglio 2026.
  • Controllare con particolare attenzione le rettifiche relative al passaggio cartaceo-digitale, la stampa dei FIR e le variazioni del destinatario.
  • Per trasporti intermodali o marittimi, verificare preventivamente tutte le condizioni previste dal testo ufficiale.

Nota operativa: il portale RENTRI ha comunicato che le proprie schede informative, i materiali didattici e i tutorial sono in corso di revisione. In caso di difformità temporanee, fare riferimento al decreto e ai due allegati aggiornati.

Avvertenza: questo contenuto ha finalità esclusivamente informative e non sostituisce la valutazione normativa e operativa del caso concreto.

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