Imballaggi compostabili: nuovi obblighi per ortofrutta, Horeca e strutture ricettive
A cura di Redazione Alterego HSEShare
Data dell’aggiornamento: 10 agosto 2026
Entrata in vigore: 8 agosto 2026
Fonte ufficiale: Decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143 – Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2026.
Sintesi
Il decreto-legge n. 143/2026 ha inserito nel D.Lgs. 152/2006 il nuovo articolo 226-quinquies, stabilendo requisiti di compostabilità per determinate categorie di imballaggi messi a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale.
Gli imballaggi interessati devono essere certificati da organismi accreditati come biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432 o secondo standard equivalenti riconosciuti a livello europeo. La disciplina si coordina con il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, applicabile dal 12 agosto 2026.
Imballaggi interessati
- Imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati.
- Imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande, riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering.
- Imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering contenenti porzioni individuali di condimenti, comprese conserve, salse, panna da caffè e zucchero, fatte salve le esclusioni previste per l’asporto immediato e per determinate strutture sanitarie.
- Imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene utilizzati nelle strutture ricettive, destinati a una sola prenotazione e allo smaltimento prima dell’arrivo dell’ospite successivo.
Per alcune categorie possono operare le esenzioni riservate alle microimprese dall’articolo 25, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2025/40, ma soltanto alle condizioni rigorose previste dalla norma, tra cui l’impossibilità tecnica di utilizzare alternative o di accedere all’infrastruttura necessaria.
Imprese interessate
Produttori, importatori e distributori di imballaggi; aziende ortofrutticole e di confezionamento; alberghi e altre strutture ricettive; ristoranti, bar, catering e imprese che commercializzano porzioni monodose; produttori e fornitori di cosmetici e prodotti per l’igiene destinati all’ospitalità.
Scadenze e sanzioni
- 8 agosto 2026: entrata in vigore del decreto-legge e del nuovo articolo 226-quinquies del D.Lgs. 152/2006.
- 12 agosto 2026: applicazione del Regolamento (UE) 2025/40, con cui la disciplina nazionale deve essere coordinata.
- 1° gennaio 2030: applicazione della specifica sanzione amministrativa da 2.500 a 25.000 euro prevista dal nuovo comma 4-quinquies dell’articolo 261; il massimo può essere aumentato fino al quadruplo quando il valore degli imballaggi interessati supera il 10% del fatturato del trasgressore.
Trattandosi di un decreto-legge, il provvedimento deve essere convertito entro 60 giorni dalla pubblicazione e potrà subire modifiche durante l’iter parlamentare.
Cosa deve fare l’impresa
- Censire gli imballaggi rientranti nelle quattro categorie indicate e distinguere quelli già immessi sul mercato da quelli che devono essere messi a disposizione per la prima volta.
- Richiedere al fornitore un certificato di conformità alla UNI EN 13432, o a uno standard europeo equivalente, rilasciato da un organismo accreditato e riferibile allo specifico imballaggio acquistato.
- Verificare che dichiarazioni, diciture e simboli di compostabilità non siano generici, ingannevoli o riferiti soltanto a singoli componenti.
- Per gli imballaggi a contatto con alimenti, controllare anche il rispetto della normativa MOCA e dei nuovi limiti PFAS previsti dal Regolamento (UE) 2025/40.
- Non considerare automaticamente ammesso un prodotto di plastica monouso solo perché compostabile: restano fermi i divieti previsti dal D.Lgs. 196/2021 per i prodotti espressamente vietati.
- Valutare con prudenza l’eventuale esenzione per microimpresa, documentando le condizioni richieste prima di applicarla.
- Aggiornare capitolati di acquisto, procedure di qualifica dei fornitori, schede prodotto e tracciabilità dei lotti.
Avvertenza: il contenuto è informativo e non sostituisce la valutazione normativa e tecnica del caso specifico. La classificazione dell’imballaggio, le eventuali esenzioni, la conformità MOCA e l’interazione con i divieti sulla plastica monouso devono essere verificate sul singolo prodotto. Occorre inoltre monitorare la legge di conversione.