Organismi paritetici: confermata l’iscrizione dell’Ente Bilaterale Bresciano del Turismo
A cura di Redazione Alterego HSEShare
Stato: Vigente
Data del provvedimento: 13 agosto 2026
Data di efficacia: 13 agosto 2026
Fonte ufficiale: Decreto direttoriale n. 113 del 13 agosto 2026 – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Sintesi
Il Ministero del Lavoro ha confermato l’iscrizione dell’Ente Bilaterale Bresciano del Turismo (EBBT) al numero 14 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici. Il decreto modifica il precedente Decreto direttoriale n. 72 del 9 giugno 2023 e riferisce l’iscrizione allo specifico sistema delle imprese che operano nel settore terziario e servizi.
Imprese interessate
Imprese del turismo, dell’ospitalità, della ristorazione e, più in generale, del terziario e dei servizi che rientrano nel concreto sistema di riferimento dell’EBBT; consulenti HSE, RSPP e soggetti che organizzano formazione o assistenza tramite organismi paritetici.
Cosa cambia
La verifica triennale prevista dal D.M. n. 171/2022 ha confermato il possesso dei requisiti dell’EBBT e ha aggiornato il perimetro riportato nel Repertorio. L’iscrizione ministeriale è un elemento ufficiale da verificare, ma non rende automaticamente valido ogni servizio o corso che utilizzi il nome o il logo dell’ente: occorre controllare anche il collegamento formale del soggetto proponente e la coerenza con il settore, il contratto collettivo e il sistema di riferimento dell’impresa.
Scadenze
Il provvedimento non introduce domande o adempimenti con scadenza per le imprese. La modifica è efficace dal 13 agosto 2026.
Cosa deve fare l’impresa
- Se utilizza o intende utilizzare l’EBBT, verificare l’iscrizione al numero 14 del Repertorio ministeriale.
- Controllare che l’impresa rientri nel concreto sistema di riferimento dell’ente e che vi sia coerenza con il settore e il contratto collettivo applicato.
- Prima di acquistare formazione o assistenza, verificare il collegamento formale tra il soggetto proponente e l’organismo paritetico iscritto.
- Conservare l’evidenza delle verifiche insieme a incarichi, programmi, registri, attestati e documentazione del soggetto formatore.
- Non considerare sufficiente la sola presenza di un logo o di una dichiarazione commerciale.
Avvertenza: il contenuto è informativo. L’applicabilità del sistema di riferimento e la validità delle attività formative o di assistenza devono essere valutate sul caso concreto.