Organismi paritetici: confermata l’iscrizione dell’Ente Bilaterale Bresciano del Commercio e dei Servizi
A cura di Redazione Alterego HSEShare
Stato: Vigente
Data del provvedimento: 14 agosto 2026
Data di efficacia: 14 agosto 2026
Fonte ufficiale: Decreto direttoriale n. 114 del 14 agosto 2026 – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Sintesi
Il Ministero del Lavoro ha confermato l’iscrizione dell’Ente Bilaterale Bresciano del Commercio e dei Servizi (EBBCS) al numero 13 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici. Il decreto modifica il precedente Decreto direttoriale n. 73 del 9 giugno 2023 e riferisce l’iscrizione allo specifico sistema delle imprese che operano nel settore terziario e servizi.
Imprese interessate
Imprese del commercio, della distribuzione e dei servizi che rientrano nel concreto sistema di riferimento dell’EBBCS; consulenti HSE, RSPP e soggetti che organizzano formazione o assistenza tramite organismi paritetici.
Cosa cambia
La verifica periodica prevista dal D.M. n. 171/2022 ha confermato il possesso dei requisiti dell’EBBCS e ha aggiornato il perimetro riportato nel Repertorio. L’iscrizione ministeriale costituisce un riferimento ufficiale, ma non rende automaticamente valido ogni corso o servizio che utilizzi il nome o il logo dell’ente. Devono essere verificati anche il collegamento formale del soggetto proponente e la coerenza con il settore, il contratto collettivo e il sistema di riferimento dell’impresa.
Scadenze
Il provvedimento non introduce domande o adempimenti con scadenza per le imprese. La modifica è efficace dal 14 agosto 2026.
Cosa deve fare l’impresa
- Se utilizza o intende utilizzare l’EBBCS, verificare l’iscrizione al numero 13 del Repertorio ministeriale.
- Accertare che l’impresa rientri nel concreto sistema di riferimento dell’ente e che vi sia coerenza con il settore e il contratto collettivo applicato.
- Prima di acquistare formazione o assistenza, verificare il collegamento formale tra il soggetto proponente e l’organismo paritetico iscritto.
- Conservare l’evidenza delle verifiche insieme a incarichi, programmi, registri, attestati e documentazione del soggetto formatore.
- Non considerare sufficiente la sola presenza di un logo o di una dichiarazione commerciale.
Avvertenza: il contenuto è informativo. L’applicabilità del sistema di riferimento e la validità delle attività formative o di assistenza devono essere valutate sul caso concreto.