Lavoratore e professionisti esaminano la documentazione INAIL sul danno biologico

Danno biologico INAIL: prestazioni rivalutate dell’1,4% dal 1° luglio 2026

A cura di Redazione Alterego HSE

Stato: Vigente

Data del provvedimento: 3 agosto 2026

Decorrenza: 1° luglio 2026

Ultimo controllo: 15 agosto 2026

Fonte ufficiale: Decreto ministeriale n. 98 del 3 agosto 2026 – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Sintesi

Il Ministero del Lavoro ha disposto la rivalutazione dell’1,4% delle prestazioni economiche INAIL per danno biologico, con decorrenza dal 1° luglio 2026.

La rivalutazione adegua gli importi all’andamento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi. Il coefficiente applicabile è pari a 1,014.

Soggetti interessati

Lavoratori e assicurati INAIL ai quali spettano indennizzi per danno biologico conseguente a infortunio sul lavoro o malattia professionale. La misura riguarda i settori industria, agricoltura, i medici esposti a radiazioni ionizzanti e i tecnici sanitari autonomi di radiologia medica, secondo la disciplina assicurativa applicabile.

Cosa cambia

Dal 1° luglio 2026 aumentano dell’1,4%:

  • gli indennizzi in capitale dovuti dall’INAIL per danno biologico, considerando la tabella vigente alla data dell’evento lesivo;
  • la quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico.

La rivalutazione riguarda la prestazione economica INAIL e non modifica la percentuale di menomazione riconosciuta né gli obblighi di prevenzione e denuncia a carico del datore di lavoro.

Scadenze

Il decreto non introduce una nuova scadenza per le imprese. La rivalutazione decorre dal 1° luglio 2026. Per le modalità applicative e gli eventuali conguagli occorre fare riferimento alle istruzioni INAIL e alla posizione individuale dell’assicurato.

Cosa fare in azienda

  • Continuare a gestire denunce di infortunio e malattia professionale nei termini ordinari, senza modificare autonomamente gli importi delle prestazioni.
  • Informare il lavoratore interessato che la quantificazione dell’indennizzo è di competenza dell’INAIL.
  • Conservare correttamente certificazioni, comunicazioni e documenti relativi all’evento e alla pratica assicurativa.
  • Verificare eventuali successive circolari INAIL che definiscano modalità di applicazione, riliquidazione o conguaglio.
  • In caso di dubbi sull’importo riconosciuto, indirizzare l’interessato ai servizi INAIL o a un patronato, evitando valutazioni aziendali sulla menomazione.

Avvertenza: l’articolo ha finalità informativa. Il diritto alla prestazione e il relativo importo dipendono dalla singola pratica, dalla data dell’evento e dagli accertamenti INAIL.

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