Danno biologico INAIL: prestazioni rivalutate dell’1,4% dal 1° luglio 2026
A cura di Redazione Alterego HSEShare
Stato: Vigente
Data del provvedimento: 3 agosto 2026
Decorrenza: 1° luglio 2026
Ultimo controllo: 15 agosto 2026
Fonte ufficiale: Decreto ministeriale n. 98 del 3 agosto 2026 – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Sintesi
Il Ministero del Lavoro ha disposto la rivalutazione dell’1,4% delle prestazioni economiche INAIL per danno biologico, con decorrenza dal 1° luglio 2026.
La rivalutazione adegua gli importi all’andamento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi. Il coefficiente applicabile è pari a 1,014.
Soggetti interessati
Lavoratori e assicurati INAIL ai quali spettano indennizzi per danno biologico conseguente a infortunio sul lavoro o malattia professionale. La misura riguarda i settori industria, agricoltura, i medici esposti a radiazioni ionizzanti e i tecnici sanitari autonomi di radiologia medica, secondo la disciplina assicurativa applicabile.
Cosa cambia
Dal 1° luglio 2026 aumentano dell’1,4%:
- gli indennizzi in capitale dovuti dall’INAIL per danno biologico, considerando la tabella vigente alla data dell’evento lesivo;
- la quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico.
La rivalutazione riguarda la prestazione economica INAIL e non modifica la percentuale di menomazione riconosciuta né gli obblighi di prevenzione e denuncia a carico del datore di lavoro.
Scadenze
Il decreto non introduce una nuova scadenza per le imprese. La rivalutazione decorre dal 1° luglio 2026. Per le modalità applicative e gli eventuali conguagli occorre fare riferimento alle istruzioni INAIL e alla posizione individuale dell’assicurato.
Cosa fare in azienda
- Continuare a gestire denunce di infortunio e malattia professionale nei termini ordinari, senza modificare autonomamente gli importi delle prestazioni.
- Informare il lavoratore interessato che la quantificazione dell’indennizzo è di competenza dell’INAIL.
- Conservare correttamente certificazioni, comunicazioni e documenti relativi all’evento e alla pratica assicurativa.
- Verificare eventuali successive circolari INAIL che definiscano modalità di applicazione, riliquidazione o conguaglio.
- In caso di dubbi sull’importo riconosciuto, indirizzare l’interessato ai servizi INAIL o a un patronato, evitando valutazioni aziendali sulla menomazione.
Avvertenza: l’articolo ha finalità informativa. Il diritto alla prestazione e il relativo importo dipendono dalla singola pratica, dalla data dell’evento e dagli accertamenti INAIL.