Capsule di caffè esauste: dal 12 agosto 2026 cambia il codice EER
A cura di Redazione Alterego HSEShare
Stato: Vigente
Data del provvedimento: 1° luglio 2026
Decorrenza operativa: 12 agosto 2026
Ultimo controllo: 3 agosto 2026
Fonte ufficiale: Albo nazionale gestori ambientali – Deliberazione n. 3 del 1° luglio 2026. Il provvedimento dà attuazione, per gli aspetti di competenza dell’Albo, al Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e ai nuovi criteri per i centri di raccolta.
Sintesi
Dal 12 agosto 2026 i rifiuti costituiti da capsule di caffè o altri infusi esausti devono essere classificati come imballaggi anche quando sono conferiti insieme al contenuto. Dalla stessa data viene abrogata la deliberazione n. 3 del 14 aprile 2025 e il codice EER 20 01 99 non è più appropriato per questo flusso.
La deliberazione aggiorna inoltre la Tabella D2 relativa ai requisiti minimi per l’iscrizione nella categoria 1, sottocategoria per l’attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di specifici rifiuti urbani. L’aggiornamento riguarda anche i codici dei gruppi cartuccia e dei toner ammessi nei centri di raccolta.
Attenzione: la deliberazione elimina il precedente codice per le capsule, ma non individua da sola un unico codice sostitutivo valido per ogni caso. La classificazione concreta va verificata considerando materiale, provenienza, modalità di raccolta e filiera autorizzata.
Imprese interessate
- imprese che raccolgono o trasportano capsule di caffè e altri infusi esausti;
- operatori iscritti o che intendono iscriversi all’Albo in categoria 1 per raccolte differenziate dedicate;
- gestori di centri di raccolta e soggetti che organizzano sistemi di ritiro delle capsule;
- uffici, esercizi commerciali, strutture ricettive e altre attività che utilizzano servizi dedicati di raccolta, limitatamente alla corretta gestione del conferimento.
Scadenze
Entro l’11 agosto 2026 è prudente completare la verifica di classificazione, autorizzazioni, iscrizioni e procedure operative. Dal 12 agosto 2026 il codice EER 20 01 99 non deve più essere utilizzato per le capsule di caffè o altri infusi esausti.
Cosa deve fare l’impresa
- Verificare la classificazione: riesaminare il codice EER applicabile con il proprio consulente e con l’operatore autorizzato, senza sostituire automaticamente 20 01 99 con un codice non verificato.
- Controllare l’iscrizione all’Albo: chi effettua raccolta o trasporto deve verificare categorie, codici autorizzati, veicoli e condizioni dell’iscrizione prima di proseguire l’attività dopo l’11 agosto.
- Aggiornare la documentazione: adeguare contratti, istruzioni di raccolta, etichette, registrazioni, formulari e configurazioni RENTRI quando applicabili.
- Allineare la filiera: concordare per iscritto con trasportatore e impianto destinatario il codice e le modalità di conferimento accettate.
- Per i centri di raccolta: aggiornare procedure e verifiche di accettazione in coerenza con il decreto MASE del 26 marzo 2026 e con la nuova Tabella D2.
Avvertenza: questo contenuto ha finalità informative e non sostituisce una valutazione normativa, tecnica o autorizzativa riferita al caso specifico dell’impresa.