Imballaggi: dal 12 agosto 2026 si applica il regolamento UE PPWR
A cura di Redazione Alterego HSEShare
Stato: Vigente
Data dell’aggiornamento: 9 agosto 2026
Ultimo controllo: 13 agosto 2026
Data di applicazione: 12 agosto 2026. Il regolamento è entrato in vigore l’11 febbraio 2025.
Fonte ufficiale: Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – EUR-Lex.
Sintesi
Dal 12 agosto 2026 si applica il Regolamento (UE) 2025/40, noto come PPWR, che introduce regole direttamente applicabili su progettazione, composizione, conformità, etichettatura, riutilizzo e gestione dei rifiuti di imballaggio. Dalla stessa data la direttiva 94/62/CE è abrogata, ferme restando le disposizioni transitorie previste dal regolamento.
Non tutti gli obiettivi partono immediatamente: numerose prescrizioni su riciclabilità, contenuto riciclato, etichette armonizzate, riduzione dello spazio vuoto e riutilizzo hanno scadenze successive.
Cosa cambia dal 12 agosto 2026
Gli operatori economici devono verificare gli obblighi corrispondenti al proprio ruolo nella filiera. Per gli imballaggi destinati al contatto con alimenti diventa inoltre operativa la restrizione sulle PFAS prevista dall’articolo 5, paragrafo 5: non possono essere immessi sul mercato se contengono PFAS in concentrazioni pari o superiori ai seguenti limiti:
- 25 ppb per qualsiasi PFAS misurata con analisi mirate, escluse dalla quantificazione le PFAS polimeriche;
- 250 ppb per la somma delle PFAS misurate mediante analisi mirate, con eventuale degradazione dei precursori, escluse le PFAS polimeriche dalla quantificazione;
- 50 ppm per le PFAS complessive, comprese quelle polimeriche.
Se il fluoro totale supera 50 mg/kg, il soggetto interessato deve poter fornire, su richiesta, elementi che distinguano il contenuto di fluoro attribuibile a PFAS da quello non attribuibile a PFAS. La conformità deve essere dimostrata nella documentazione tecnica prevista dal regolamento.
Soggetti interessati
Fabbricanti e importatori di imballaggi, aziende che confezionano prodotti con imballaggi propri o a proprio marchio, distributori, operatori del commercio elettronico e fornitori di servizi logistici. La restrizione sui PFAS interessa in modo particolare chi produce, importa o utilizza imballaggi a contatto con alimenti.
Scadenze principali
- 12 agosto 2026: applicazione generale del regolamento e limiti PFAS negli imballaggi alimentari.
- 12 agosto 2028 o data successiva prevista dagli atti di esecuzione: avvio dell’etichettatura armonizzata degli imballaggi; fino alla transizione restano da rispettare le regole applicabili.
- 1° gennaio 2030 e anni successivi: entrata progressiva di molti requisiti su riciclabilità, riduzione degli imballaggi, contenuto riciclato e riutilizzo.
Cosa fare in azienda
- Mappare gli imballaggi utilizzati o commercializzati e individuare il proprio ruolo: fabbricante, importatore, distributore, utilizzatore o fornitore logistico.
- Richiedere ai fornitori dati sulla composizione, dichiarazioni e rapporti di prova pertinenti, con priorità agli imballaggi a contatto con alimenti e alla presenza di PFAS.
- Per gli imballaggi fabbricati o immessi sul mercato sotto il proprio nome o marchio, verificare valutazione della conformità, documentazione tecnica e dichiarazione UE di conformità.
- Assicurare l’identificazione del tipo o lotto e verificare le informazioni identificative richieste per fabbricanti e importatori.
- Conservare documentazione tecnica e dichiarazione UE di conformità per almeno cinque anni per gli imballaggi monouso e dieci anni per quelli riutilizzabili.
- Non sostituire automaticamente l’attuale etichettatura ambientale con la futura etichetta armonizzata: verificare disposizioni transitorie e atti di esecuzione applicabili.
- Aggiornare capitolati di acquisto, procedure di qualifica dei fornitori e controlli prima dell’immissione sul mercato.
Avvertenza: il contenuto è informativo e non sostituisce la valutazione del caso specifico. Gli obblighi variano in base al ruolo dell’impresa, al tipo di imballaggio, al materiale, all’uso e alle scadenze differite previste dal regolamento.