Imballaggi: dal 12 agosto 2026 si applica il nuovo regolamento UE
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Data dell’aggiornamento: 9 agosto 2026
Data di applicazione: 12 agosto 2026. Il regolamento è entrato in vigore l’11 febbraio 2025.
Fonte ufficiale: Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – EUR-Lex.
Sintesi
Dal 12 agosto 2026 diventa applicabile il Regolamento (UE) 2025/40, noto come PPWR, che sostituisce progressivamente la direttiva 94/62/CE e introduce regole direttamente applicabili su progettazione, composizione, conformità, etichettatura, riutilizzo e gestione dei rifiuti di imballaggio.
Non tutti gli obiettivi partono immediatamente: numerose prescrizioni su riciclabilità, contenuto riciclato, etichette armonizzate, riduzione dello spazio vuoto e riutilizzo hanno scadenze successive. Dal 12 agosto 2026 assumono però rilievo gli obblighi generali degli operatori economici e le prescrizioni già applicabili degli articoli da 5 a 12.
Novità immediata per gli imballaggi alimentari
Dal 12 agosto 2026 non possono essere immessi sul mercato imballaggi destinati al contatto con alimenti che contengano PFAS in concentrazioni pari o superiori ai limiti fissati dall’articolo 5, paragrafo 5:
- 25 ppb per le PFAS misurate con analisi mirate, escluse dalla quantificazione le PFAS polimeriche;
- 250 ppb per la somma delle PFAS misurate mediante analisi mirate, con eventuale degradazione dei precursori;
- 50 ppm per le PFAS complessive, comprese quelle polimeriche.
La conformità a questi limiti deve essere dimostrata nella documentazione tecnica. Restano applicabili anche eventuali divieti più restrittivi previsti da altre norme dell’Unione.
Imprese interessate
Fabbricanti e importatori di imballaggi, aziende che confezionano prodotti con imballaggi propri o a proprio marchio, distributori, operatori del commercio elettronico e fornitori di servizi logistici. La restrizione sui PFAS interessa in modo particolare produttori, importatori e utilizzatori di imballaggi a contatto con alimenti.
Scadenze principali
- 12 agosto 2026: applicazione generale del regolamento e limiti PFAS negli imballaggi alimentari.
- 12 agosto 2028 o data successiva prevista dagli atti di esecuzione: avvio dell’etichettatura armonizzata degli imballaggi; fino alla transizione restano da rispettare le regole attualmente applicabili.
- 1° gennaio 2030 e anni successivi: entrata progressiva di molti requisiti su riciclabilità, riduzione degli imballaggi e obiettivi di riutilizzo.
Cosa deve fare l’impresa
- Mappare gli imballaggi utilizzati o commercializzati e individuare il proprio ruolo: fabbricante, importatore, distributore, utilizzatore o fornitore logistico.
- Richiedere ai fornitori dati sulla composizione, dichiarazioni e rapporti di prova pertinenti, con priorità agli imballaggi a contatto con alimenti e alla presenza di PFAS.
- Per gli imballaggi fabbricati o immessi sul mercato sotto il proprio nome o marchio, verificare la procedura di valutazione della conformità, la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità previste dal regolamento.
- Assicurare l’identificazione del tipo o lotto e verificare le informazioni identificative richieste per fabbricanti e importatori.
- Conservare documentazione tecnica e dichiarazione UE di conformità per almeno cinque anni per gli imballaggi monouso e dieci anni per quelli riutilizzabili.
- Non sostituire automaticamente l’attuale etichettatura ambientale con la futura etichetta armonizzata: verificare le disposizioni transitorie e gli atti di esecuzione applicabili.
- Aggiornare capitolati di acquisto, procedure di qualifica dei fornitori e controlli prima dell’immissione sul mercato.
Avvertenza: il contenuto è informativo e non sostituisce la valutazione del caso specifico. Gli obblighi variano in base al ruolo dell’impresa, al tipo di imballaggio, al materiale, all’uso e alle scadenze differite previste dal regolamento.