Formaldeide: nuovi limiti REACH per gli articoli immessi sul mercato dopo il 6 agosto 2026
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Data dell’aggiornamento: 7 agosto 2026
Applicazione: per gli articoli immessi sul mercato dopo il 6 agosto 2026. Il regolamento è entrato in vigore il 6 agosto 2023.
Fonte ufficiale: Regolamento (UE) 2023/1464 della Commissione – EUR-Lex.
Sintesi
È diventata applicabile la restrizione introdotta nella voce 77 dell’allegato XVII del regolamento REACH per la formaldeide e le sostanze che rilasciano formaldeide. Non possono essere immessi sul mercato, dopo il 6 agosto 2026, articoli nei quali la concentrazione di formaldeide rilasciata nell’aria di una camera di prova superi:
- 0,062 mg/m³ per mobili e articoli a base di legno;
- 0,080 mg/m³ per gli altri articoli.
La verifica deve essere effettuata nelle condizioni previste dall’appendice 14 dell’allegato XVII REACH. Per l’interno dei veicoli stradali il limite di 0,062 mg/m³ si applicherà ai veicoli immessi sul mercato dopo il 6 agosto 2027.
La norma prevede esclusioni specifiche, tra cui gli articoli destinati esclusivamente all’uso esterno, quelli destinati esclusivamente a usi industriali o professionali quando non sia prevedibile l’esposizione del pubblico, gli articoli usati e talune categorie già disciplinate da normative settoriali. L’applicabilità va quindi verificata sul singolo prodotto e sull’uso prevedibile.
Imprese interessate
Produttori, importatori e distributori che immettono sul mercato dell’Unione europea mobili, pannelli e altri articoli a base di legno, nonché altri articoli destinati agli ambienti interni che possono rilasciare formaldeide. Possono essere coinvolte, in funzione dei materiali e dell’uso, anche imprese dei settori edilizia, arredamento, tessile, pelle, plastica e materiali compositi.
Scadenze
- Dopo il 6 agosto 2026: applicazione dei limiti agli articoli diversi dai veicoli stradali.
- Dopo il 6 agosto 2027: applicazione del limite previsto per l’interno dei veicoli stradali.
Cosa deve fare l’impresa
- Mappare i prodotti immessi sul mercato e il proprio ruolo nella catena di fornitura.
- Verificare, prodotto per prodotto, l’eventuale applicazione delle esclusioni previste dalla voce 77.
- Richiedere ai fornitori dichiarazioni e rapporti di prova riferiti espressamente alla voce 77 REACH e alle condizioni dell’appendice 14.
- Valutare con un laboratorio qualificato se siano necessarie prove in camera sul prodotto finito o su famiglie rappresentative di prodotti.
- Aggiornare specifiche di acquisto, fascicoli tecnici, tracciabilità dei lotti e controlli prima dell’immissione sul mercato.
- Sospendere l’immissione sul mercato dei prodotti per i quali non sia disponibile un’evidenza tecnica adeguata, fino al completamento della verifica.
Il regolamento non introduce, da solo, un certificato o un’etichetta universale obbligatoria: l’impresa deve tuttavia poter disporre di evidenze tecniche adeguate a dimostrare la conformità.
Avvertenza: questo contenuto ha finalità informative e non sostituisce la valutazione normativa e tecnica del caso specifico. Campo di applicazione, esclusioni e modalità di prova devono essere verificati in relazione al prodotto, ai materiali e all’uso prevedibile.