Fondo amianto nei cantieri navali: domande INAIL entro 30 giorni
A cura di Redazione Alterego HSEShare
Stato: Aggiornato
Data del provvedimento: 28 luglio 2026
Registrazione della Corte dei conti: 5 agosto 2026
Pubblicazione ministeriale: 6 agosto 2026
Circolare applicativa INAIL: n. 36 del 7 agosto 2026
Scadenza: 5 settembre 2026
Ultimo controllo: 11 agosto 2026
Fonti ufficiali:
Ministero del Lavoro – Decreto interministeriale del 28 luglio 2026
INAIL – Circolare n. 36 del 7 agosto 2026 e istruzioni operative
Sintesi
Il Decreto interministeriale del 28 luglio 2026 disciplina l’accesso al Fondo per le vittime dell’amianto per le annualità 2024 e 2025. La successiva Circolare INAIL n. 36 del 7 agosto 2026 ha definito le istruzioni operative e confermato l’indirizzo PEC al quale inviare le domande.
La misura riguarda una platea specifica: lavoratori di società partecipate pubbliche e altri lavoratori impiegati, tramite appalto, subappalto o somministrazione, presso cantieri navali, che abbiano contratto patologie asbesto-correlate nelle condizioni indicate dal decreto.
Il Fondo dispone di risorse residue pari a 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2024 e 2025. Possono rientrare anche gli eredi dei lavoratori deceduti e, alle condizioni previste, le società partecipate pubbliche prive di manleve o garanzie pubbliche originarie.
Soggetti interessati
- lavoratori di società partecipate pubbliche esposti all’amianto durante attività svolte presso cantieri navali;
- lavoratori impiegati negli stessi cantieri tramite appalto, subappalto o somministrazione;
- eredi dei lavoratori deceduti, nei casi disciplinati dal decreto;
- società partecipate pubbliche ammesse al rimborso alle condizioni previste dall’articolo 2, comma 3.
L’accesso non è generalizzato a tutte le vittime dell’amianto: occorrono i requisiti soggettivi, sanitari e documentali espressamente previsti.
Cosa cambia
Il decreto aggiorna la disciplina delle domande relative alle annualità 2024 e 2025 e include, oltre ai dipendenti delle società partecipate, anche chi abbia lavorato nei cantieri navali in esecuzione di appalti, subappalti o somministrazione.
La Circolare INAIL n. 36/2026 rende operativa la misura, riepiloga i soggetti ammessi, le condizioni di accesso e le modalità di erogazione e indica la PEC unica per l’invio.
Scadenza e invio della domanda
La domanda, completa della documentazione richiesta, deve essere trasmessa a pena di inammissibilità entro il 5 settembre 2026 alla PEC:
Il termine corrisponde ai 30 giorni successivi alla pubblicazione del decreto, avvenuta il 6 agosto 2026. Restano valide le domande già presentate per le annualità 2024 e 2025 ai sensi del precedente decreto del 16 luglio 2024.
Documentazione essenziale
- copia della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale o sottoscritto in sede protetta, riferito al periodo pertinente del 2024 o del 2025;
- per lavoratori ed eredi, dichiarazione sul mancato pagamento del risarcimento da parte della società debitrice;
- per le società partecipate, quietanza dell’avvenuto pagamento del risarcimento;
- documentazione utile a dimostrare requisiti, annualità e riconoscimento INAIL della patologia asbesto-correlata.
Importi indicativi previsti dal decreto
Per i lavoratori, le tabelle prevedono importi da 28.000 a 260.000 euro in relazione alla fascia di grado riconosciuta. Per gli eredi sono indicati 168.250 euro per un erede, 235.550 euro per due eredi e 329.770 euro per tre o più eredi. L’importo effettivo non può superare quanto riconosciuto nel titolo esecutivo o nel verbale e può essere riproporzionato se le risorse non risultano sufficienti.
Cosa fare
- verificare immediatamente la presenza di tutti i requisiti previsti dal decreto e dalla Circolare INAIL n. 36/2026;
- individuare correttamente l’annualità 2024 o 2025 e il relativo titolo esecutivo o verbale;
- raccogliere dichiarazioni, quietanze e documentazione sanitaria e giudiziale richiesta;
- predisporre una domanda distinta e completa secondo le istruzioni INAIL;
- inviare tutto a dcra@postacert.inail.it entro il 5 settembre 2026 e conservare le ricevute PEC di accettazione e consegna.
La misura riguarda situazioni specifiche e documentazione complessa. È consigliabile una verifica professionale prima della presentazione della domanda.