Fondo amianto nei cantieri navali: domande INAIL entro 30 giorni
Share
Stato: Vigente
Data del provvedimento: 28 luglio 2026
Registrazione della Corte dei conti: 5 agosto 2026
Pubblicazione ministeriale: 6 agosto 2026
Termine operativo: domanda all’INAIL entro 30 giorni dalla pubblicazione
Ultimo controllo: 9 agosto 2026
Fonte ufficiale: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Decreto interministeriale del 28 luglio 2026.
Sintesi
Il Decreto interministeriale del 28 luglio 2026 disciplina l’accesso al Fondo per le vittime dell’amianto per le annualità 2024 e 2025. Il provvedimento riguarda una platea specifica: lavoratori di società partecipate pubbliche e altri lavoratori impiegati, tramite appalto, subappalto o somministrazione, presso cantieri navali, che abbiano contratto patologie asbesto-correlate nelle condizioni indicate dal decreto.
Il Fondo dispone di risorse residue pari a 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2024 e 2025. Possono rientrare anche gli eredi dei lavoratori deceduti e, alle condizioni previste, le società partecipate pubbliche prive di manleve o garanzie pubbliche originarie.
Soggetti interessati
- lavoratori di società partecipate pubbliche esposti all’amianto durante attività svolte presso cantieri navali;
- lavoratori impiegati negli stessi cantieri tramite appalto, subappalto o somministrazione;
- eredi dei lavoratori deceduti, nei casi disciplinati dal decreto;
- società partecipate pubbliche ammesse al rimborso alle condizioni previste dall’articolo 2, comma 3.
L’accesso non è generalizzato a tutte le vittime dell’amianto: occorrono i requisiti soggettivi, sanitari e documentali espressamente previsti dal provvedimento.
Cosa cambia
Il decreto aggiorna la disciplina delle domande relative alle annualità 2024 e 2025 e include, oltre ai dipendenti delle società partecipate, anche chi abbia lavorato nei cantieri navali in esecuzione di appalti, subappalti o somministrazione.
Per accedere al Fondo devono ricorrere, tra gli altri, provvedimenti esecutivi o verbali di conciliazione riferiti all’annualità pertinente, il riconoscimento INAIL della patologia asbesto-correlata e la documentazione richiesta dall’articolo 3.
Scadenze e modalità
La domanda deve essere trasmessa all’INAIL tramite PEC, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto. Poiché la pubblicazione ministeriale risulta avviata il 6 agosto 2026, il trentesimo giorno cade il 5 settembre 2026. Prima dell’invio è opportuno verificare sul portale INAIL eventuali istruzioni applicative, indirizzo PEC competente e modulistica aggiornata.
Restano valide le domande già presentate per le annualità 2024 e 2025 ai sensi del precedente decreto del 16 luglio 2024.
Documentazione essenziale
- copia della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione ammesso dal decreto;
- per lavoratori ed eredi, dichiarazione sul mancato pagamento del risarcimento da parte della società debitrice;
- per le società partecipate, quietanza dell’avvenuto pagamento del risarcimento;
- documentazione utile a dimostrare requisiti, annualità e riconoscimento della patologia.
Importi indicativi previsti dal decreto
Per i lavoratori, le tabelle prevedono importi da 28.000 a 260.000 euro in relazione alla fascia di grado riconosciuta. Per gli eredi sono indicati 168.250 euro per un erede, 235.550 euro per due eredi e 329.770 euro per tre o più eredi. L’importo effettivo non può superare quanto riconosciuto nel titolo esecutivo o nel verbale e può essere riproporzionato se le risorse non risultano sufficienti.
Cosa fare
- verificare immediatamente la presenza di tutti i requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto;
- individuare correttamente l’annualità 2024 o 2025 e il relativo titolo esecutivo o verbale;
- raccogliere dichiarazioni, quietanze e documentazione sanitaria e giudiziale richiesta;
- controllare le istruzioni operative INAIL prima dell’invio;
- trasmettere la domanda tramite PEC entro il termine, conservando ricevute di accettazione e consegna.
La misura riguarda situazioni specifiche e documentazione complessa. È consigliabile una verifica professionale prima della presentazione della domanda.