Professionisti della sicurezza esaminano documentazione in un cantiere navale

Fondo amianto nei cantieri navali: domande INAIL entro 30 giorni

Stato: Vigente
Data del provvedimento: 28 luglio 2026
Registrazione della Corte dei conti: 5 agosto 2026
Pubblicazione ministeriale: 6 agosto 2026
Termine operativo: domanda all’INAIL entro 30 giorni dalla pubblicazione
Ultimo controllo: 9 agosto 2026

Fonte ufficiale: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Decreto interministeriale del 28 luglio 2026.

Sintesi

Il Decreto interministeriale del 28 luglio 2026 disciplina l’accesso al Fondo per le vittime dell’amianto per le annualità 2024 e 2025. Il provvedimento riguarda una platea specifica: lavoratori di società partecipate pubbliche e altri lavoratori impiegati, tramite appalto, subappalto o somministrazione, presso cantieri navali, che abbiano contratto patologie asbesto-correlate nelle condizioni indicate dal decreto.

Il Fondo dispone di risorse residue pari a 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2024 e 2025. Possono rientrare anche gli eredi dei lavoratori deceduti e, alle condizioni previste, le società partecipate pubbliche prive di manleve o garanzie pubbliche originarie.

Soggetti interessati

  • lavoratori di società partecipate pubbliche esposti all’amianto durante attività svolte presso cantieri navali;
  • lavoratori impiegati negli stessi cantieri tramite appalto, subappalto o somministrazione;
  • eredi dei lavoratori deceduti, nei casi disciplinati dal decreto;
  • società partecipate pubbliche ammesse al rimborso alle condizioni previste dall’articolo 2, comma 3.

L’accesso non è generalizzato a tutte le vittime dell’amianto: occorrono i requisiti soggettivi, sanitari e documentali espressamente previsti dal provvedimento.

Cosa cambia

Il decreto aggiorna la disciplina delle domande relative alle annualità 2024 e 2025 e include, oltre ai dipendenti delle società partecipate, anche chi abbia lavorato nei cantieri navali in esecuzione di appalti, subappalti o somministrazione.

Per accedere al Fondo devono ricorrere, tra gli altri, provvedimenti esecutivi o verbali di conciliazione riferiti all’annualità pertinente, il riconoscimento INAIL della patologia asbesto-correlata e la documentazione richiesta dall’articolo 3.

Scadenze e modalità

La domanda deve essere trasmessa all’INAIL tramite PEC, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto. Poiché la pubblicazione ministeriale risulta avviata il 6 agosto 2026, il trentesimo giorno cade il 5 settembre 2026. Prima dell’invio è opportuno verificare sul portale INAIL eventuali istruzioni applicative, indirizzo PEC competente e modulistica aggiornata.

Restano valide le domande già presentate per le annualità 2024 e 2025 ai sensi del precedente decreto del 16 luglio 2024.

Documentazione essenziale

  • copia della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione ammesso dal decreto;
  • per lavoratori ed eredi, dichiarazione sul mancato pagamento del risarcimento da parte della società debitrice;
  • per le società partecipate, quietanza dell’avvenuto pagamento del risarcimento;
  • documentazione utile a dimostrare requisiti, annualità e riconoscimento della patologia.

Importi indicativi previsti dal decreto

Per i lavoratori, le tabelle prevedono importi da 28.000 a 260.000 euro in relazione alla fascia di grado riconosciuta. Per gli eredi sono indicati 168.250 euro per un erede, 235.550 euro per due eredi e 329.770 euro per tre o più eredi. L’importo effettivo non può superare quanto riconosciuto nel titolo esecutivo o nel verbale e può essere riproporzionato se le risorse non risultano sufficienti.

Cosa fare

  1. verificare immediatamente la presenza di tutti i requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto;
  2. individuare correttamente l’annualità 2024 o 2025 e il relativo titolo esecutivo o verbale;
  3. raccogliere dichiarazioni, quietanze e documentazione sanitaria e giudiziale richiesta;
  4. controllare le istruzioni operative INAIL prima dell’invio;
  5. trasmettere la domanda tramite PEC entro il termine, conservando ricevute di accettazione e consegna.

La misura riguarda situazioni specifiche e documentazione complessa. È consigliabile una verifica professionale prima della presentazione della domanda.

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